Novità del dlgs. di riforma dell’accertamento attuativo della L. 111/2023
(Legge delega di riforma fiscale)
- Premessa
Il concordato preventivo biennale per partite Iva e aziende è un nuovo strumento di compliance che sarà messo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. La disciplina è dettata dal decreto legislativo recante i principi e i criteri in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.
Questa novità potrà permettere a lavoratori autonomi e piccole e medie imprese (che applicano gli ISA e con debiti tributari o erariali sotto soglia di 5.000 euro) di ricevere una proposta di pagamento delle imposte da parte del Fisco. Tale proposta riguarderà il pagamento delle imposte dovute nell’anno di conclusione dell’accordo e nel successivo (complessivamente 2 anni).
- In cosa consiste?
A partire dal 2024, partite Iva e aziende piccole e medie potranno ricevere una proposta vincolante legata al pagamento delle imposte dovute nei due anni successivi, in cambio non riceveranno nessun controllo. Il concordato ha durata biennale ma può essere rinnovato per ulteriori due anni.
Per tutti tranne che per le grandi aziende (che avranno un regime agevolato diverso, chiamato “cooperative compliance“), c’è quindi la possibilità di fare un patto per bloccare le tasse su un livello fisso. A guadagnarci sarà chi nei due anni successivi prevede con ragionevole certezza utili maggiori di quanto realizzato nel passato, visto che verserà meno imposte di quelle realmente maturate.
E conseguentemente rappresenta un vantaggio anche per chi vuole evitare controlli invasivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- I soggetti ammessi al Concordato fiscale biennale:
Potranno beneficiare dello strumento del concordato biennale le seguenti categorie di soggetti:
- Le persone fisiche o giuridiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- I contribuenti che aderisco al regime forfettario di cui all’art. 1, co. 54-89 della Legge n. 190/14. In questo caso l’attività deve essere esercitata da più di due periodi di imposta.
- Non abbiano debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non rientrano nel suddetto limite di 5.000 euro i debiti sospesi o rateizzati;
- I soggetti esclusi dal Concordato fiscale biennale:
Sono stati posti inoltre limiti a difesa di un’applicazione trasparente:
- impedisce l’accesso alla proposta l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato,;
- contribuenti con debiti tributari sopra la soglia di 5.000 euro.
Esclusi anche quelli che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi o hanno ricevuto condanne ad esempio per “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti“.
- Effetti del concordato fiscale biennale:
L’istituto del concordato si riassume in una proposta che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente in merito al pagamento delle imposte dirette per l’anno in cui viene formalizzato il concordato e per il successivo ( anni fiscali 2024 e 2025 )
Una volta ricevuta la proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente è libero se scegliere di accettare la proposta (e non subire controlli), oppure di rifiutare la proposta stessa.
L’accettazione della proposta dell’Agenzia delle Entrate comporta per il contribuente il fatto di dover indicare in dichiarazione dei redditi l’importo preconcordato del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rileveranno ai fini fiscali.
In caso di redditi effettivi inferiori rispetto a quello concordato il contribuente potrebbe trovarsi a dover versare imposte (e contributi) su un reddito virtuale maggiore di quello realmente conseguito.
Ulteriore effetto del concordato è quello di inibire la possibilità all’Amministrazione finanziaria di effettuare le tipologie di accertamento di cui all’art. 39 del DPR n. 600/73.
Tuttavia, potranno comunque essere inviati controlli automatizzati, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73. Inoltre, è esclusa la possibilità di accertamenti basati su presunzioni semplici e dalla determinazione sintetica del reddito. Inoltre, è previsto l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi fino a 50.000 euro nell’Iva e fino a 20.000 euro nelle imposte dirette e l’esclusione dalle regole delle società non operative
- La determinazione del reddito
Per quanto riguarda la determinazione del reddito oggetto di accettazione del concordato fiscale 2024/2025 devono ritenersi escluse le plusvalenze e minusvalenze e i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società e associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, ed anche i redditi derivanti dalle partecipazioni andranno a determinare una corrispondente variazione del reddito concordato. Questo, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro (da ripartire tra i partecipanti in caso di società o associazioni).
IMPORTANTE : Per quanto riguarda l’eventuale casistica in cui il contribuente vada a percepire minori redditi effettivi rispetto a quelli accettati dal concordato per una misura di almeno il 60%, quest’ultimo cesserà di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizzerà.
Tuttavia, è necessaria la presenza di circostanze eccezionali (che saranno definite con apposito decreto ministeriale). Questo scenario rappresenta senza dubbio il rischio maggiore per il contribuente che potrebbe essere chiamato a versare imposte su redditi effettivamente non percepiti (ma determinati solo ipoteticamente).
- Termine per l’adesione
SCADENZA | ADEMPIMENTO |
15 giugno (entro 15 aprile per il 2025 e 1° aprile dal 2026) | Disponibile il software per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti, rispettivamente, ai fini IRES ed IRAP. |
15 ottobre (dal 2025 30 settembre) | Data entro cui presentare il modello Redditi e Irap. Entro questa data deve essere accettata la proposta di concordato preventivo biennale (per il 2025 il termine sarà il 30 settembre) |
30 novembre | Versamento del secondo acconto. Per chi ha aderito al concordato la maggiore imposta viene ivi tenuta in considerazione. |
- Decadenza dal regime
La cessazione degli effetti del concordato (dal momento dell’inizio) può avvenire al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
- Nel caso in cui, per effetto di un accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, verrà individuata l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risulteranno commesse altre violazioni di non lieve entità (appositamente elencate dalla norma);
- Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione dei redditi integrativa, ove i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- Presenza di debiti tributari o contributivi pari a o superiori a 5.000 euro (accertati con sentenza o atti definitivi). Non rientrano nel calcolo i debiti sospesi o rateizzati;
- Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- Condanna per uno dei reati tributari commessi in vigenza di concordato o nei tre periodi d’imposta;
- Omesso versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito dell’adesione al concordato preventivo biennale;
- Commissione di una delle violazioni tributarie specificamente previste dalla normativa (es. l’ omessa dichiarazione dei redditi, omessa dichiarazione IVA, etc).
- Conclusioni
In attesa di comprendere COMPLETAMENTE la portata di questa nuova misura fiscale, è possibile effettuare alcune considerazioni.
Prima di tutto si tratta di una misura che, considerata la portata, potrebbe essere da prendere in considerazione per realtà imprenditoriali ed attività in crescita costante che potrebbero trarre vantaggio dal fatto di realizzare anno dopo anno incrementi di reddito percepiti.
Accettare la proposta fiscale significa avere una certezza di imposte da versare per gli anni 2024 e 2025 e quindi poter programmare all’interno della propria attività l’accantonamento necessario e poter disporre della disponibilità per investimenti;
Tuttavia, per altre realtà dove i redditi oscillano di anno in anno per vari motivi, questo strumento potrebbe trovare scarso appeal o addirittura essere controproducente.
Inoltre, visti i termini di accettazione ridotti, vista la necessità di effettuare previsioni fiscali preventive e vista l’incertezza economica che sta caratterizzando gli ultimi 12/24 mesi, potrebbero portare a non voler prendere in considerazione lo strumento fiscale proposto.