Art. 2506.1 codice civile
CENNI PRELIMINARI
L’evoluzione del diritto societario italiano ha accolto di recente l’introduzione di una nuova figura di scissione: la scissione mediante scorporo, disciplinata dall’art. 2506.1 del Codice Civile.
La scissione mediante scorporo si configura come una nuova forma di scissione parziale che la colloca a metà tra una scissione parziale ordinaria ed un conferimento.
Essendo l’art. 2506.1 del codice civile un articolo di giovane natura, introdotto dall’art. 51, comma 3, D.Lgs. 2 marzo 2023, n.19 ed entrato in vigore il 22 marzo 2023, vi è ancora poca giurisprudenza a riguardo.
A supporto però vi è lo studio del Notariato n.45-2023/I che ci aiuta a fornire le prime linee interpretative sull’istituto, effettuando una ricognizione degli elementi costitutivi della nuova scissione con scorporo e declinando le differenze di discipline tra scissione con scorporo e conferimento (beneficiaria società newco; conferitaria già esistente; tempistica; documentazione a supporto) rispetto al quale la scissione con scorporo costituisce senza dubbio un’alternativa laddove si intendano trasferire attività e passività a una o più società di nuova costituzione (newco).
QUADRO GENERALE
L’art. 2506.1 c.c. definisce la scissione mediante scorporo come l’operazione mediante la quale una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, proseguendo la sua attività.
Sono quindi, elementi costitutivi della fattispecie:
- Società scindente: la società che decide di scorporare una parte del proprio patrimonio;
- Società beneficiaria: una società di nuova costituzione che riceve il patrimonio scorporato;
- Quote: Le quote della società di nuova costituzione sono assegnate alla società scindente, permettendo così una continuità dell’attività aziendale. A fronte dell’assegnazione del patrimonio della scissa, le partecipazioni nella beneficiaria sono assegnate in capo alla scissa e non ai singoli soci;
LA FISCALITA’ DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO
Per quanto concerne gli aspetti fiscali, nonostante non si abbia ancora un intervento ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria e dal legislatore, gli stessi sono stati analizzati dalla circolare Assonime n.14/2023; il documento compie una prima analisi delle principali questioni applicative che il nuovo istituto presenta sul piano fiscale, aspetti che il d.l.vo n. 19/2023 non ha disciplinato e che possiamo sintetizzare di seguito:
- Principio di neutralità: secondo l’art. 173 del Tuir, si ritiene che l’operazione in oggetto, rientrando a pieno titolo fra le operazioni di scissione in generale, è caratterizzata dal principio di neutralità fiscale;
- Valore fiscale delle partecipazioni: il valore fiscale delle partecipazioni di cui la società scissa diviene titolare avranno il medesimo valore e le medesime caratteristiche fiscali dei beni di primo grado trasferiti alla beneficiaria;
- Posizioni fiscali soggettive: con l’operazione di scissione con scorporo il patrimonio netto contabile della scissa non si riduce in quanto i beni di primo grado (es: immobili) trasferiti alla beneficiaria, vengono sostituiti da beni di secondo grado (partecipazioni);
- Stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa: nel caso di scissione mediante scorporo non si verifica alcuna variazione di patrimonio netto contabile della scissa, la quale sostituisce in continuità di valori gli elementi scorporati con le partecipazioni nella beneficiaria ricevute in cambio.
SEMPLIFICAZIONI DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO
Sulle differenze tra la scissione mediante scorporo e le altre forme di scissione, si osserva come:
- il relativo progetto possa omettere alcune delle informazioni richieste dall’art. 2501-ter comma 1 c.c.;
- non siano richieste la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., la relazione dell’organo amministrativo ex art. 2501-quinquies c.c. e la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c., ferma la necessità di redigere la perizia di stima di cui all’art. 2501-sexies comma 7 c.c. ove la scissa sia una società di persone e la beneficiaria una società di capitali.
Si osserva, infine, come la scissione con scorporo si aggiunga ai tradizionali meccanismi di conferimento in natura in favore di società di nuova costituzione, pur con le sue peculiarità.
Nel conferimento tradizionale, infatti, sarà necessaria la valutazione del bene conferito da parte di un soggetto indipendente, mentre nello scorporo si applicherà l’istituto dell’opposizione, che tutela i creditori delle società coinvolte.
Si evidenzia, inoltre, la differenza relativa alla competenza nell’assunzione della relativa decisione:
- nel caso del conferimento, essa spetta all’organo amministrativo, salvo particolari eccezioni;
- nel caso della scissione con scorporo, invece, è rimessa ai soci.